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Strada Vicinale

 
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MessaggioInviato: Mar Ago 28, 2007 7:05 pm    Oggetto: Strada Vicinale Rispondi citando

Ma lo sapevate che Via dei Molini che arriva al Campo Sportivo non è comunale ma Vicinale cioè di proprietà dei frontisti !!! sono passate un botto di amministrazioni di destra e sinistra da quando è stato fatto il campo di calcio ma tutti se ne sono fregati di espropriare la strada, renderla a norma e passarla al Comune !!! in una riunione in Delegazione avvenuta verso i primi mesi dell'anno 2007 tra exassessori e cittadini del Ceciaro è stato fatto vedere un progetto preliminare dove ad oggi servono €.1.500.000,00 per regolarizzare il tutto.
Chi cià dormito fino ad oggi????
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Tex Willer
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MessaggioInviato: Mer Ago 29, 2007 8:34 am    Oggetto: Rispondi citando

Comunque,il comune può intervenire se non intervengono i frontisti e fare i lavori,per poi dividere le spese,visto che tutte le proprietà hanno un numero civico,e la strada conduce agli impianti sportivi COMUNALI!!!
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Tex Willer
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MessaggioInviato: Mer Ago 29, 2007 6:27 pm    Oggetto: Rispondi citando

Riguardo alla querelle tra frontisti e comune sulla strada di via dei molini,posseggo 2 pagine e mezzo ,su."La manutenzione delle strade vicinali è a carico del Comune o dei frontisti?"



Eccole qua:


Codice interpretabile? Ai sensi del c.d.s. Le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali. L'art. 14 dello stesso codice impone agli "enti proprietari delle strade" la "manutenzione, gestione e pulizia" delle stesse al fine di garantirne la sicurezza e la fluidità della circolazione, nonché la "manutenzione straordinaria della sede stradale" e precisa che per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal comune. Se la manutenzione delle strade (anche di quelle vicinali) è affidata agli enti proprietari, questa sembrerebbe a carico del comune (a meno dell'esistenza di un consorzio) e non dei frontisti. Potete cortesemente chiarirmi il dubbio? Grazie.



Per rispondere in modo esauriente al quesito si riporta un articolo in proposito

Franco Simoncini

A. Pierobon (Rivista Giuridica di Polizia n. 1/1995) Strade private e vicinali: obbligo per il Comune di sostenere le spese di manutenzione

Le strade vicinali sono soggette alla vigilanza del Comune, che esercita le attribuzioni determinate dagli articoli da 51 a 54 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, all. f. L'art. 51 della medesima legge, stabilisce che la riparazione e conservazione delle strade vicinali è a carico di coloro che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse, quando per diritto o per consuetudine tale onere non ricada su determinate proprietà o persone. L'art. 3 del d.l.lgt. 1.9.1918, n. 1446, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473 così recita: «Il Comune è tenuto a concorrere nelle spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, in misura variabile, da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza delle strade. Per le vicinali non soggette ad uso pubblico, il concorso del Comune è facoltativo e non può essere concesso soltanto per opere di sistemazione o ricostruzione, in misura non eccedente il quinto della spesa. Il Comune è rappresentato nei consorzi con voto proporzionale alla misura del concorso». E, il successivo art. 5: «Nei casi pei quali sarebbe obbligatorio il concorso del Comune, questo può promuovere di ufficio la costituzione del consorzio, ed assumere altresì direttamente l'esecuzione delle opere». Richiamasi, in questa sede, anche l'art. 825 c.c. (diritti demaniali su beni altrui) per il quale «sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle Province e ai Comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi». Con l'avvento del nuovo codice della strada (d. legislativo 30.4.1992, n. 285, mod. da d.lgs. 10.9.1993, n. 360) la questione sembra assumere altra prospettiva. Ad una prima lettura, infatti, parrebbe che le seguenti norme del c.d.s., nel recare le nuove definizioni stradali e la nuova disciplina dei poteri degli enti proprietari, abbiano quantomeno implicitamente disposto l'acquisizione alla proprietà pubblica comunale di tutte le strade urbane e/o locali: - Art. 2 (Definizione e classificazione delle strade) comma 2, lett. d, e, f; comma 3, lett. d, e, f; comma 6, lett. d: «Ai fini del presente codice, le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali»; comma 7: «Le strade urbane di cui al comma 2, lettere d, e, f, sono sempre comunali, quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti». - Art. 14 (Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade) comma 1: «Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze, arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta»; comma 4: «Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal Comune». Allora: è ben vero che per la previgente normativa sussiste l'obbligo del Comune di provvedere - con il concorso dei proprietari: vedasi il d.l.lgt. n. 1446 del 1918 - alla manutenzione delle strade come già sopra meglio individuate, ma, allora, come va letta la recente normativa introdotta dal nuovo c.d.s. secondo cui «le strade urbane... sono sempre comunali» (art. 2, comma 7) e «per le strade vicinali» gli enti proprietari debbono provvedere «alla manutenzione, gestione» ... ecc. (art. 14, comma 1)? Difatti, viene ad instaurarsi la seguente interpretazione: strade urbane, ecc. = strade comunali strade vicinali = strade comunali dal che ne conseguirebbe anche l'applicabilità in capo al Comune degli obblighi di manutenzione, gestione, ecc., ossia una implicita abrogazione della previgente normativa. Perché è come se si dicesse: da oggi questa strada è demaniale. Ma, ad un più attento esame si può notare come il c.d.s. espressamente contempli ed implicitamente presupponga l'esistenza anche di strade private gravate di uso pubblico: - art. 3, primo comma, n. 52, che definisce «strada vicinale (o poderale o di bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico»; - art. 231, laddove abroga la legge 12.2.1958, n. 126 «ad eccezione dell'art. 14»: vale a dire la norma che dispone l'obbligatoria costituzione dei consorzi «per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico». A ciò si aggiunga che le richiamate norme debbono essere sistematicamente interpretate con le seguenti rimaste in vigore: - artt. 51 ss. l. 20.3.1865 n. 2248, all. f; - d.l.lgt. 1.9.1918, n. 1446; - art. 825 c.c.. Infine, anche dal punto di vista dell'interpretazione storica: - il testo dell'art. 2, comma settimo c.d.s. è analogo a quello del precedente art. 7, lett. c), l. n. 126/58 (ora abrogata): quindi sembra in realtà diretto solamente a regolare la proprietà delle strade pubbliche (statali, provinciali e comunali) all'interno degli abitati; - il testo dell'art. 14, quarto comma c.d.s. è analogo a quello del precedente art. 15 d.l. lgt. n. 1446/1918 (rimasto in vigore): entrambi attribuiscono al sindaco le funzioni di vigilanza e polizia sulle strade vicinali. Pertanto, si può concludere che l'assimilazione delle strade vicinali a quelle comunali, prevista dall'art. 2, secondo comma, lett. d, del c.d.s., rileva essenzialmente ai fini della normativa sulla circolazione stradale, ma non incide per nulla sul regime della proprietà della strada gravata dall'uso pubblico; di tal che permane la validità dell'insegnamento giurisprudenziale formatosi in ordine agli obblighi di manutenzione di tali strade. Prescindendo dai criteri secondo i quali si può stabilire caso per caso se si tratti o meno di una strada vicinale ovvero di una strada privata gravata da servitù di uso pubblico (1), si può in definitiva affermare: a) il Comune ha l'obbligo di concorrere alle spese di manutenzione nei limiti stabiliti dall'art. 3 d.l. lgt. n. 1446/1918, da un quinto alla metà; b) le spese residue sono a carico degli utenti e non dei proprietari della strada, in tal senso vedasi T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1989, n. 277, ove si precisa che fra i cosiddetti utenti «siano da annoverare tutti coloro che, in base a un concreto accertamento di fatto, presuntivamente ritraggono dall'utilizzo della strada un effettivo e concreto giovamento in misura e con modalità nettamente differenziate rispetto a tutti gli altri che pure ne fanno uso»; c) se gli utenti non provvedono il Comune può eseguire d'ufficio la manutenzione, rivalendosi poi sugli utenti (art. 15 d.l. lgt. cit.; artt. 52 e 378 l. n. 2248/1865, all. f). Si precisa che il ricorso all'esecuzione di ufficio per inadempienza dei privati utenti non deve essere usato come espediente per eludere il rispetto della legge ed addossare solo ad alcuni privati oneri di spettanza anche pubblica (così T.A.R. Friuli-V.G. n. 277 del 1989 cit.); d) in caso di inerzia dei privati, il Comune deve tempestivamente provvedere alla manutenzione, perché risponde nei confronti di terzi per i danni eventualmente provocati dalla difettosa manutenzione, a nulla rilevando che l'obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell'area: così Cass., sez. III, 15 giugno 1979, n. 3387. Infatti v'è l'obbligo della p.a. «di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le disposizioni di legge e di regolamento all'uopo predisposte, nonché le comuni norme di prudenza e di diligenza imposte dal principio, primario e fondamentale del neminem laedere». (1) Sulle strade private la dottrina afferma che «possono ritenersi vere e proprie strade private quelle che vengono utilizzate da un numero ben definito e circoscritto di utenti per fini meramente privati. Tale ipotesi si verifica in pratica solo per le strade senza uscita (strada a fondo cieco o per le strade all'interno di una lottizzazione privata» (P. La Rocca, Il regime giuridico delle strade comunali e vicinali, Maggioli, 1984, pag. 214- 215); «Una strada di origine privata può quindi trasformarsi in pubblica solo quando se ne muti la destinazione, solo quando cioè la stessa venga destinata ad uso del pubblico, inteso questo come collettività e previa acquisizione da parte della p.a.» (op. cit. pag. 216); «Spesso, però, i proprietari privati aprono la loro strada al pubblico transito senza preoccuparsi di trasferirla formalmente al Comune». «Qualora una strada privata, pur conservando sostanzialmente la propria consistenza, e non essendo investita da provvedimenti ablatori, venga di fatto destinata in via definitiva permanente a pubblico transito, per effetto di atti e comportamenti dell'autorità comunale (nella specie, installazione di illuminazione elettrica, inclusione fra le strade pubbliche del piano regolatore, emanazione di atti amministrativi per la disciplina del traffico e la concessione di passi carrabili) si verifica una situazione analoga a quella della irreversibile occupazione del fondo privato per la realizzazione di un'opera pubblica, e deve conseguentemente riconoscersi il diritto del proprietario di conseguire l'equivalente del valore del bene a titolo di risarcimento del danno per fatto illecito» (op. cit. pag. 217 citando Cass. civ., sez. II, 11 luglio 1980, n. 4445). In proposito vedasi anche: Ministero dei lavori pubblici, circolare 24 febbraio 1993, n. 461 «Direttiva sui provvedimenti da assumere per l'osservanza delle norme di comportamento sulle strade di tipo B - strade extraurbane principali». La giurisprudenza ha avuto modo di soffermarsi più volte sull'argomento, di seguito si riportano, succintamente, alcuni orientamenti: a) il requisito del passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale; b) la concreta idoneità della strada a soddisfare anche per il collegamento con la via pubblica, esigenze di generale interesse; c) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile (Cass. civ., sez. II, 12 luglio 1991, n. 7718). L'iscrizione di una strada nell'elenco formato dalla p.a. delle vie gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva o portata assoluta ma riveste funzioni meramente dichiarative della pretesa della p.a. e pone in essere una presunzione juris tantum di uso pubblico, superabile con la prova contraria dell'inesistenza di un tale diritto di godimento da parte della collettività (Cass. civ., sez. II, 24 aprile 1992, n. 4938). Una strada deve considerarsi pubblica quando, indipendentemente dalla denominazione, dalla inclusione nell'elenco delle strade comunali, dalla concreta configurazione o dalla specifica manutenzione, sia assoggettata di fatto all'uso della collettività i cui componenti ne usufruiscono uti cives (Cass. pen., sez. IV, 1 dicembre 1981 e Cass. pen., sez. IV, 19 gennaio 1979). L'asfaltatura del sedime di una strada privata da parte del Comune, su esplicita richiesta dell'interessato proprietario, deve intendersi come una sorta di esecuzione per conto che lascia inalterato lo stato di fatto e di diritto preesistente e non può pertanto interpretarsi come atto idoneo a conoscere l'abusiva occupazione del suolo e il conseguente impossessamento da parte dell'ente (Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 1980, n. 505). Nell'ipotesi di strada (privata) soggetta ad uso pubblico, l'ente la cui popolazione utilizza quell'arteria deve necessariamente concorrere nelle spese di manutenzione (T.A.R. Lombardia, 12 ottobre 1978, n. 526). L'esistenza della servitù di uso pubblico è provata dalla circostanza che il pubblico abbia acquistato - per legge, per convenzione, per atto di ultima volontà, per espropriazione, per usucapione, ecc. - il diritto di passare pubblicamente sulla strada e, quindi, di esercitarvi il pubblico passaggio: pertanto la circostanza che un Comune abbia provveduto a censire una strada privata, apponendo alla stessa la denominazione e la civica numerazione non costituisce prova decisiva in ordine alla suindicata esistenza di servitù (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 agosto 1994, n. 286). La destinazione pubblica di una strada non è compromessa dalla mancata iscrizione della medesima nell'elenco delle strade vicinali, avendo essa solo valore dichiarativo, ma si evince dall'utilizzo in concreto della strada medesima da parte della collettività (T.A.R. Liguria, sez. I, 11 ottobre 1993, n. 323). L'esercizio dell'uso pubblico di una strada privata non radica un diritto pubblico di proprietà o di servitù pubblica, se non al verificarsi dei presupposti di legge, ossia l'esistenza di un titolo di diritto pubblico o privato od anche l'acquisto per usucapione col decorso dei venti anni (T.A.R. Lazio, sez. II, 16 marzo 1993, n. 303). Sul tema di strada vicinale pubblica vedasi lo scritto di G. Ferrari in Giurisprudenza agraria italiana, 1990.
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MessaggioInviato: Gio Ago 30, 2007 7:27 am    Oggetto: caduto Rispondi citando

Mi hanno detto che due anni fa una signora si è fatta male sulla strada del campo sportivo voleva esporre denuncia al comune ma non è stata accettata in quanto strada vicinale. Allora è stato passato tutto il caso al comando dei carabinieri di Porto Ercole che hanno "richiamato" il comune a non metterci mano in quanto non di sua competenza. Appunto per questo la vecchia amministrazione formulo' una progettazione per regolarizzare il tutto secondo il nuovo codice della strada, ma poi è caduta la giunta ed è andato tutto a puttane. Adesso il commissario ha abbuiato tutto fino alle prossime elezioni sperando che il nuovo sindaco si prenda a cuore la cosa e rispolveri quella progettazione di via dei molini.
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