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LA STRADA CHE VA AL CAMPO SPORTIVO:E' VERGOGNOSA!!!!!!!
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Autore Messaggio
Tex Willer
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MessaggioInviato: Lun Giu 18, 2007 10:47 am    Oggetto: LA STRADA CHE VA AL CAMPO SPORTIVO:E' VERGOGNOSA!!!!!!! Rispondi citando

Rieccomi qua,pronto ad elencare altre immonde vergogne del nostro paese.

La strada che porta al campo sportivo,è una cosa fuori dal mondo,cominciamo col dire che non è illuminata,è piena di buche e dissestata
ogni 3 metri,è molto stretta,impedisce la circolazione a 2 macchine in senso opposto.

Tutto questo,rende molto pericolosa questa strada,per chi frequenta la zona della polisportiva,quindi con bambini al seguito,e per tutti coloro che abitano da quelle parti.

Possibile mai che il comune(?) non riesca a fare una copertura stradale come si deve,alla prima curva c'è un tratto dove sembra di essere a Bagdad,dopo un bombardamento,e oltre al rischio di spaccare auto e motorini,bisogna stare molto attenti a non farsi male cadendo.

Il problema della strada stretta,dipende tutto da chi non vuole abbattere quei muri pericolanti(altro pericolo per chi transita) può causare intralci al
traffico,che a volte possono essere importanti,come nel caso di un'ambulanza.

Poi,cosa ci vuole a mettere 2 o 3 lampioni,per illuminare la strada,facendo si che chi va a piedi ,che sò alla sagra,non debba portarsi dietro accendini,flash,candele,per non rischiare di andare contro qualcosa o di mettere un piede in fallo(di buche ce ne sono a iosa)

SIAMO SEMPRE DI PIU' IN MANO A NESSUNO!!!!!

PORTO ERCOLE COME IL BANGLADESH!!
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khnum
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MessaggioInviato: Lun Giu 18, 2007 3:01 pm    Oggetto: Campo sportivo Rispondi citando

Salve Tex,
mi trovi d'accordo sullo stato della strada del campo sportivo, preciserei per rincarare la dose, che non capisco come mai, pur avendo fatto costruire abitazioni e garage lungo la strada, non abbiano fatto eseguire quelle opere necessarie che sono le urbanizzazioni.
Forse quel denaro destinato al giusto capitolo è stato speso per qualche altra sciempiaggine o è addirittura servito per ripianare i bilanci del COSECA.
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Luigi Vampa
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MessaggioInviato: Lun Giu 18, 2007 3:14 pm    Oggetto: giusta supposizione Rispondi citando

Ecco questa è una giusta supposizione.... e buona anche la logica per rintracciare un colpevole come fanno nelle migliori sedi investigative del mondo si segue sempre la pista dei soldi, perché è lungo quella strada che si trovano molte risposte a molti interrogativi.
Più che al Coseca penserei al solito accantonamento santostefanese per poi spenderli ovviamente in qualche stupida ma stranamente costosissima iniziativa.

il Vampa
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khnum
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MessaggioInviato: Lun Giu 18, 2007 3:38 pm    Oggetto: Rispondi citando

Non volevo cercare colpevoli.
Era solo per ribadire il modo scempio di spendere i nostri soldi.
Anche perchè un vecchio mi diceva sempre che di solito la colpa muore fanciulla!!!
Adelante
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jacksette
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MessaggioInviato: Lun Giu 18, 2007 10:54 pm    Oggetto: Rispondi citando

Perchè volete sapere quante volte in 1 annoHanno sfasciato
la strada davanti a Riccardo il meccanico???????
Almeno 4....bahhhhhh.....sarà colpa degli operai????? Embarassed Embarassed Embarassed o quzalcuno ci guadagna qcs???? perche io non lo capisco......comunque TEX ha ragione in pieno la strada che porta al campo sportivo fa SCHIFO
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MessaggioInviato: Mer Giu 20, 2007 8:51 am    Oggetto: Rispondi citando

...La strada del campo spotivo....sono anni che che i dirigenti della polisportiva lo fanno presente a chi di competenza....tante belle parole ma niente fatti. Sad
Se vogliamo davvero qualcosa proviamo a scendere in 'campo'. Tutti. Wink
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Tex Willer
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MessaggioInviato: Mer Giu 20, 2007 9:13 am    Oggetto: Rispondi citando

Se è difficile poter allargare la strada,se ci sono difficolta ad illuminarla,allora perchè non cominciano almeno a riasfaltarla,tappando almeno quelle "voragini" che attentano all'incolumità di chi vi transita?

Con una manciata d'asfalto e 2 orette di lavoro,si può contribuire almeno alla salvaguardia di quelle persone che fanno quel tragitto quotidianamente,e a dimostrare senso di responsabilità e civico nei confronti del paese e dei suoi cittadini.
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Tex Willer
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MessaggioInviato: Dom Giu 24, 2007 4:51 pm    Oggetto: Rispondi citando

Voglio fare una domanda banale,forse anche stupida:
se uno rompe uno scooter osi fa del male prendendo una "storta"il cittadino può chiedere i danni al comune?

Qualche anno fa, successe a Livorno, che un motorino subisse dei danni con conseguenze anche del guidatore,causa una strada mal ridotta;tale persona fece causa al comune venendo risarcito in pieno.

E non venissero a dire che quella strada non è di competenza del comune,perchè ci sono delle carte e una legge che parla chiaro.
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Tex Willer
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MessaggioInviato: Sab Lug 28, 2007 8:45 am    Oggetto: Rispondi citando

Noto con dispiacere ,che tale argomento,sia pian piano,passato nel dimenticatoio.
Eppure,specialmente da qualche mese quel tragitto viene percorse da molte persone (tra corsi e tornei di tennis) e bambini,e con i motorini si rischia parecchio,in quanto le condizioni del manto stradale sono sempre peggio!!!

Possibile che siano così ciechi?Oppure si aspetta che qualcuno ci si faccia male? Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
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MessaggioInviato: Sab Lug 28, 2007 2:56 pm    Oggetto: strada del campo sportivo Rispondi citando

caro tex l estate con l estate la gente pensa ad altre cose che alle strade o roba varia ti sei accorto che gli interventi su questo forum si sono dimezzati? w. ila spiaggia Very Happy Smile Razz
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MessaggioInviato: Sab Lug 28, 2007 2:59 pm    Oggetto: correzione Rispondi citando

scusate la doppia estate Razz
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MessaggioInviato: Sab Lug 28, 2007 6:49 pm    Oggetto: ma Rispondi citando

Insomma a me pare mica tanto
l'accesso al sito in questi giorni sta raggiungendo cifre record
e cosi mi pare anche il forum
in ogni caso sono d'accrdo con Tex sulle condizioni di quella strada
è una vergogna di strada, ma ce ne sono anche parecchie altre di vergogne
intanto vediamo di scriverle poi vediamo di segnalarle a qualcuno

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MessaggioInviato: Lun Lug 30, 2007 11:48 pm    Oggetto: Rispondi citando

Io non riesco a digerire "Lo Scalino " alla fine dello scivolo dei disabili sulle panchine !!! Assurdo ..........Ma chi l'ha progettato? Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
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MessaggioInviato: Mar Lug 31, 2007 8:54 pm    Oggetto: Rispondi citando

Voglio segnalare anche un'altra cosa a proposito della strada schifosissima del campo sportivo. Fino a circa un anno fa c'era proprio davanti all'uscita del campo sportivo uno specchio che per lo meno faceva vedere le macchine in arrivo dal paese. E' successo che un temporale l'ha buttato giù e allora sapete cosa hanno fatto per rimediare?? l'hanno tolto completamente!!! E è già successo che un ragazzetto che veniva via dal tennis con la bici è stato investito da un motorino, perchè si era fatto troppo avanti per vedere la strada....e per forza deve farsi avanti, se si rimane indietro non si vede una bella s....!!!
Quindi cosa aspettano a fare qualcosa, a sistemarla, asfaltarla e se proprio non è possibile allargarla dovrebbero mettere in condizioni di rendere più visibile le macchine in arrivo con gli specchi.
E' veramente una vergogna!!
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MessaggioInviato: Mar Lug 31, 2007 9:03 pm    Oggetto: Rispondi citando

.. Dopo un bell'asfalto, aggiungete due bei lampioni ..!! E' buio in bocca....!! Adesso inizia la sagra ; sai che macello !! Strada stretta piena di buche e buia .!! Potrebbe essere una passeggiata per chi vuoll lasciare le macchine al parcheggio. Invece è uno schifooooooooooo..!! Sad Sad Sad
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MessaggioInviato: Mar Lug 31, 2007 10:21 pm    Oggetto: Rispondi citando

Anchio ho un brutto ricordo di quella starada.
Tanti anni fa venendo giu dal tennis con la mia ondina 125, affrontai la chicane davanti alla casa della maestra guidi, e mi trovai di fronte una macchina, così per evitarla finii al lato, adesso ho una cicatrice alla gamba di 7 punti. Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
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MessaggioInviato: Mer Ago 01, 2007 2:37 pm    Oggetto: Rispondi citando

Vorrei segnalare due cose che a me sembrano brutte e che sono in tema con le vacenze estive:
1) Gli ostacoli che ci hanno imposto per arrivare all'acqua dolce
a) parcheggio a pagamento
b) cancellone mastodontico
c) ostacoli in cemento per non parcheggiare lungo la strada
d) ostacoli nel passaggio pedonale
e) divieto di accesso alla spiaggia per pericolo caduta massi
f) ostacoli per superare il divieto di accesso
g) scalini e stradello disastrati
quando sei arrivato alla spiaggia ti è passata la voglia, sei stanco e vieni a casa.
Ho l'impressione che ci hanno preso, come si dice, "a sfinì".

2) Il muro nella spiaggietta di mezzo della croce dietro il baretto, è peggio di quello della cantoniera a Porto S. Stefano (riferito all'estetica).
Un saluto.
Khnum
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MessaggioInviato: Mer Ago 29, 2007 6:39 pm    Oggetto: Rispondi citando

Ecco perchè il Comune NON può tirarsi indietro e dovrà aggiustare questa strada:


Codice interpretabile? Ai sensi del c.d.s. Le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali. L'art. 14 dello stesso codice impone agli "enti proprietari delle strade" la "manutenzione, gestione e pulizia" delle stesse al fine di garantirne la sicurezza e la fluidità della circolazione, nonché la "manutenzione straordinaria della sede stradale" e precisa che per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal comune. Se la manutenzione delle strade (anche di quelle vicinali) è affidata agli enti proprietari, questa sembrerebbe a carico del comune (a meno dell'esistenza di un consorzio) e non dei frontisti. Potete cortesemente chiarirmi il dubbio? Grazie.



Per rispondere in modo esauriente al quesito si riporta un articolo in proposito

Franco Simoncini

A. Pierobon (Rivista Giuridica di Polizia n. 1/1995) Strade private e vicinali: obbligo per il Comune di sostenere le spese di manutenzione

Le strade vicinali sono soggette alla vigilanza del Comune, che esercita le attribuzioni determinate dagli articoli da 51 a 54 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, all. f. L'art. 51 della medesima legge, stabilisce che la riparazione e conservazione delle strade vicinali è a carico di coloro che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse, quando per diritto o per consuetudine tale onere non ricada su determinate proprietà o persone. L'art. 3 del d.l.lgt. 1.9.1918, n. 1446, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473 così recita: «Il Comune è tenuto a concorrere nelle spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, in misura variabile, da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza delle strade. Per le vicinali non soggette ad uso pubblico, il concorso del Comune è facoltativo e non può essere concesso soltanto per opere di sistemazione o ricostruzione, in misura non eccedente il quinto della spesa. Il Comune è rappresentato nei consorzi con voto proporzionale alla misura del concorso». E, il successivo art. 5: «Nei casi pei quali sarebbe obbligatorio il concorso del Comune, questo può promuovere di ufficio la costituzione del consorzio, ed assumere altresì direttamente l'esecuzione delle opere». Richiamasi, in questa sede, anche l'art. 825 c.c. (diritti demaniali su beni altrui) per il quale «sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle Province e ai Comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi». Con l'avvento del nuovo codice della strada (d. legislativo 30.4.1992, n. 285, mod. da d.lgs. 10.9.1993, n. 360) la questione sembra assumere altra prospettiva. Ad una prima lettura, infatti, parrebbe che le seguenti norme del c.d.s., nel recare le nuove definizioni stradali e la nuova disciplina dei poteri degli enti proprietari, abbiano quantomeno implicitamente disposto l'acquisizione alla proprietà pubblica comunale di tutte le strade urbane e/o locali: - Art. 2 (Definizione e classificazione delle strade) comma 2, lett. d, e, f; comma 3, lett. d, e, f; comma 6, lett. d: «Ai fini del presente codice, le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali»; comma 7: «Le strade urbane di cui al comma 2, lettere d, e, f, sono sempre comunali, quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti». - Art. 14 (Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade) comma 1: «Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze, arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta»; comma 4: «Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal Comune». Allora: è ben vero che per la previgente normativa sussiste l'obbligo del Comune di provvedere - con il concorso dei proprietari: vedasi il d.l.lgt. n. 1446 del 1918 - alla manutenzione delle strade come già sopra meglio individuate, ma, allora, come va letta la recente normativa introdotta dal nuovo c.d.s. secondo cui «le strade urbane... sono sempre comunali» (art. 2, comma 7) e «per le strade vicinali» gli enti proprietari debbono provvedere «alla manutenzione, gestione» ... ecc. (art. 14, comma 1)? Difatti, viene ad instaurarsi la seguente interpretazione: strade urbane, ecc. = strade comunali strade vicinali = strade comunali dal che ne conseguirebbe anche l'applicabilità in capo al Comune degli obblighi di manutenzione, gestione, ecc., ossia una implicita abrogazione della previgente normativa. Perché è come se si dicesse: da oggi questa strada è demaniale. Ma, ad un più attento esame si può notare come il c.d.s. espressamente contempli ed implicitamente presupponga l'esistenza anche di strade private gravate di uso pubblico: - art. 3, primo comma, n. 52, che definisce «strada vicinale (o poderale o di bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico»; - art. 231, laddove abroga la legge 12.2.1958, n. 126 «ad eccezione dell'art. 14»: vale a dire la norma che dispone l'obbligatoria costituzione dei consorzi «per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico». A ciò si aggiunga che le richiamate norme debbono essere sistematicamente interpretate con le seguenti rimaste in vigore: - artt. 51 ss. l. 20.3.1865 n. 2248, all. f; - d.l.lgt. 1.9.1918, n. 1446; - art. 825 c.c.. Infine, anche dal punto di vista dell'interpretazione storica: - il testo dell'art. 2, comma settimo c.d.s. è analogo a quello del precedente art. 7, lett. c), l. n. 126/58 (ora abrogata): quindi sembra in realtà diretto solamente a regolare la proprietà delle strade pubbliche (statali, provinciali e comunali) all'interno degli abitati; - il testo dell'art. 14, quarto comma c.d.s. è analogo a quello del precedente art. 15 d.l. lgt. n. 1446/1918 (rimasto in vigore): entrambi attribuiscono al sindaco le funzioni di vigilanza e polizia sulle strade vicinali. Pertanto, si può concludere che l'assimilazione delle strade vicinali a quelle comunali, prevista dall'art. 2, secondo comma, lett. d, del c.d.s., rileva essenzialmente ai fini della normativa sulla circolazione stradale, ma non incide per nulla sul regime della proprietà della strada gravata dall'uso pubblico; di tal che permane la validità dell'insegnamento giurisprudenziale formatosi in ordine agli obblighi di manutenzione di tali strade. Prescindendo dai criteri secondo i quali si può stabilire caso per caso se si tratti o meno di una strada vicinale ovvero di una strada privata gravata da servitù di uso pubblico (1), si può in definitiva affermare: a) il Comune ha l'obbligo di concorrere alle spese di manutenzione nei limiti stabiliti dall'art. 3 d.l. lgt. n. 1446/1918, da un quinto alla metà; b) le spese residue sono a carico degli utenti e non dei proprietari della strada, in tal senso vedasi T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1989, n. 277, ove si precisa che fra i cosiddetti utenti «siano da annoverare tutti coloro che, in base a un concreto accertamento di fatto, presuntivamente ritraggono dall'utilizzo della strada un effettivo e concreto giovamento in misura e con modalità nettamente differenziate rispetto a tutti gli altri che pure ne fanno uso»; c) se gli utenti non provvedono il Comune può eseguire d'ufficio la manutenzione, rivalendosi poi sugli utenti (art. 15 d.l. lgt. cit.; artt. 52 e 378 l. n. 2248/1865, all. f). Si precisa che il ricorso all'esecuzione di ufficio per inadempienza dei privati utenti non deve essere usato come espediente per eludere il rispetto della legge ed addossare solo ad alcuni privati oneri di spettanza anche pubblica (così T.A.R. Friuli-V.G. n. 277 del 1989 cit.); d) in caso di inerzia dei privati, il Comune deve tempestivamente provvedere alla manutenzione, perché risponde nei confronti di terzi per i danni eventualmente provocati dalla difettosa manutenzione, a nulla rilevando che l'obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell'area: così Cass., sez. III, 15 giugno 1979, n. 3387. Infatti v'è l'obbligo della p.a. «di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le disposizioni di legge e di regolamento all'uopo predisposte, nonché le comuni norme di prudenza e di diligenza imposte dal principio, primario e fondamentale del neminem laedere». (1) Sulle strade private la dottrina afferma che «possono ritenersi vere e proprie strade private quelle che vengono utilizzate da un numero ben definito e circoscritto di utenti per fini meramente privati. Tale ipotesi si verifica in pratica solo per le strade senza uscita (strada a fondo cieco o per le strade all'interno di una lottizzazione privata» (P. La Rocca, Il regime giuridico delle strade comunali e vicinali, Maggioli, 1984, pag. 214- 215); «Una strada di origine privata può quindi trasformarsi in pubblica solo quando se ne muti la destinazione, solo quando cioè la stessa venga destinata ad uso del pubblico, inteso questo come collettività e previa acquisizione da parte della p.a.» (op. cit. pag. 216); «Spesso, però, i proprietari privati aprono la loro strada al pubblico transito senza preoccuparsi di trasferirla formalmente al Comune». «Qualora una strada privata, pur conservando sostanzialmente la propria consistenza, e non essendo investita da provvedimenti ablatori, venga di fatto destinata in via definitiva permanente a pubblico transito, per effetto di atti e comportamenti dell'autorità comunale (nella specie, installazione di illuminazione elettrica, inclusione fra le strade pubbliche del piano regolatore, emanazione di atti amministrativi per la disciplina del traffico e la concessione di passi carrabili) si verifica una situazione analoga a quella della irreversibile occupazione del fondo privato per la realizzazione di un'opera pubblica, e deve conseguentemente riconoscersi il diritto del proprietario di conseguire l'equivalente del valore del bene a titolo di risarcimento del danno per fatto illecito» (op. cit. pag. 217 citando Cass. civ., sez. II, 11 luglio 1980, n. 4445). In proposito vedasi anche: Ministero dei lavori pubblici, circolare 24 febbraio 1993, n. 461 «Direttiva sui provvedimenti da assumere per l'osservanza delle norme di comportamento sulle strade di tipo B - strade extraurbane principali». La giurisprudenza ha avuto modo di soffermarsi più volte sull'argomento, di seguito si riportano, succintamente, alcuni orientamenti: a) il requisito del passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale; b) la concreta idoneità della strada a soddisfare anche per il collegamento con la via pubblica, esigenze di generale interesse; c) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile (Cass. civ., sez. II, 12 luglio 1991, n. 7718). L'iscrizione di una strada nell'elenco formato dalla p.a. delle vie gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva o portata assoluta ma riveste funzioni meramente dichiarative della pretesa della p.a. e pone in essere una presunzione juris tantum di uso pubblico, superabile con la prova contraria dell'inesistenza di un tale diritto di godimento da parte della collettività (Cass. civ., sez. II, 24 aprile 1992, n. 4938). Una strada deve considerarsi pubblica quando, indipendentemente dalla denominazione, dalla inclusione nell'elenco delle strade comunali, dalla concreta configurazione o dalla specifica manutenzione, sia assoggettata di fatto all'uso della collettività i cui componenti ne usufruiscono uti cives (Cass. pen., sez. IV, 1 dicembre 1981 e Cass. pen., sez. IV, 19 gennaio 1979). L'asfaltatura del sedime di una strada privata da parte del Comune, su esplicita richiesta dell'interessato proprietario, deve intendersi come una sorta di esecuzione per conto che lascia inalterato lo stato di fatto e di diritto preesistente e non può pertanto interpretarsi come atto idoneo a conoscere l'abusiva occupazione del suolo e il conseguente impossessamento da parte dell'ente (Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 1980, n. 505). Nell'ipotesi di strada (privata) soggetta ad uso pubblico, l'ente la cui popolazione utilizza quell'arteria deve necessariamente concorrere nelle spese di manutenzione (T.A.R. Lombardia, 12 ottobre 1978, n. 526). L'esistenza della servitù di uso pubblico è provata dalla circostanza che il pubblico abbia acquistato - per legge, per convenzione, per atto di ultima volontà, per espropriazione, per usucapione, ecc. - il diritto di passare pubblicamente sulla strada e, quindi, di esercitarvi il pubblico passaggio: pertanto la circostanza che un Comune abbia provveduto a censire una strada privata, apponendo alla stessa la denominazione e la civica numerazione non costituisce prova decisiva in ordine alla suindicata esistenza di servitù (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 agosto 1994, n. 286). La destinazione pubblica di una strada non è compromessa dalla mancata iscrizione della medesima nell'elenco delle strade vicinali, avendo essa solo valore dichiarativo, ma si evince dall'utilizzo in concreto della strada medesima da parte della collettività (T.A.R. Liguria, sez. I, 11 ottobre 1993, n. 323). L'esercizio dell'uso pubblico di una strada privata non radica un diritto pubblico di proprietà o di servitù pubblica, se non al verificarsi dei presupposti di legge, ossia l'esistenza di un titolo di diritto pubblico o privato od anche l'acquisto per usucapione col decorso dei venti anni (T.A.R. Lazio, sez. II, 16 marzo 1993, n. 303). Sul tema di strada vicinale pubblica vedasi lo scritto di G. Ferrari in Giurisprudenza agraria italiana, 1990.
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MEGLIO N'VIDIATI,CHE COMPATITI

PER OGNI DUBBIO C'E' UNA PORTA CHIUSA,MA OGNI PORTA HA LE SUE CHIAVI!!!!!

ARMADA INVINCIBLE DELL'ACQUADOLCE VINCITORI DELLA CACCIA AL TESORO 2008 E 2014!!!!

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sbirisegola
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MessaggioInviato: Mer Ago 29, 2007 9:15 pm    Oggetto: Rispondi citando

Grande TEX !!!!!
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GoodWriter
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Registrato: 13/04/07 21:57
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MessaggioInviato: Sab Set 01, 2007 3:02 pm    Oggetto: Rispondi citando

SALUTE A TUTTI già...l'estate stà finendo comunque molte persone fortunatamente continuano a partecipare al forum esponendo tutti i problemi.....sono tanti .....e per un paese come Porto Ercole non sono normali.Che ci manca?Eppure ci sono molti altri paesi che hanno meno problemi di noi...per lo meno problemini..... non cosi seri.Già il sindaco,il comune,sempre la politica di mezzo....è IL NOSTRO ALIBI PERFETTO! !
La politica con Sant'Erasmo non ha niente a che vedere.....eppure abbiamo visto le "splendide feste patronali".Però è già tutto passato ed è inutile ripalarne adesso.....sicuramente ne riparleremo il prossimo 3 o 4 giugno.(spero di no).salute a tutti
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